
La cessione di un’azienda o di un suo ramo è un’operazione complessa, che nasconde numerose insidie. Cosa succede se, dopo la firma del contratto, l’acquirente scopre che la realtà è ben diversa da quella promessa? Recenti pronunce della giurisprudenza chiariscono che non tutti i difetti scoperti dopo la cessione costituiscono vizi che danno diritto alla riduzione del prezzo o alla rescissione del contratto.
I fatti tipici
Un caso emblematico riguarda l’acquisto di un ramo d’azienda composto da due case di riposo. L’acquirente lamentava:
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che una delle due strutture non era di proprietà della venditrice, bensì in affitto, riducendo così l’avviamento;
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che erano stati promessi crediti verso un’associazione che in realtà non risultavano esigibili;
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che i valori pattuiti per l’avviamento risultavano fortemente sopravvalutati.
Tali circostanze sono state ritenute insufficienti dalla Corte per inquadrare la situazione come “vizio della cosa venduta” (ex art. 1490 c.c.), ossia come difetto tale da dare automaticamente diritto alla riduzione del prezzo. È stato infatti indicato che la mancanza di proprietà di un immobile nel ramo d’azienda e la mancata esigibilità dei crediti non configurano in sé il vizio previsto dalla garanzia per vizi della cosa venduta. In quelle fattispecie, la tutela più corretta sarebbe stata la risoluzione per inadempimento o l’annullamento del contratto per vizio del consenso, e non l’azione di riduzione del prezzo.
Qual è il confine tra vizio venduto e altri rimedi?
Per capire quando non si ha diritto alla riduzione del prezzo (o ad altra forma di tutela automatica), è utile distinguere:
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Quando si tratta di un difetto che rende l’azienda inidonea all’uso cui è destinata → in teoria può configurarsi un vizio della cosa venduta.
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Quando si tratta invece di una carenza nelle condizioni economiche, o di aspettative non realizzate (es. fatturato promesso, crediti inesistenti, avviamento sopravvalutato) → queste non rientrano nella casistica della garanzia per vizi della cosa venduta, ma possono dare luogo ad altri rimedi.
In pratica, la giurisprudenza ricorda che:
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l’azione per riduzione del prezzo (art 1492 c.c.) presuppone l’esistenza di un vizio della cosa venduta che la rende inidonea all’uso o diminuisce in modo apprezzabile il suo valore.
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se invece il problema riguarda avviamento, crediti inesistenti o produzione inferiore al previsto, questi sono profili economici / commerciali che non “toccano” la cosa venduta nella forma giuridica della garanzia per vizi.
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l’acquirente che intende avvalersi di questi profili deve valutare gli strumenti giuridici più appropriati: risoluzione del contratto per inadempimento, azione di annullamento per vizio del consenso, risarcimento del danno.
Le implicazioni per chi cede o acquista un’azienda
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Dal punto di vista dell’acquirente: occorre un’attenta due diligence che vada oltre la mera verifica della proprietà dei beni e della posizione contabile, e includa la qualità immateriale dell’azienda (avviamento, crediti, contratti in essere).
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Dal punto di vista del cedente: è fondamentale sapere che la mera scoperta da parte dell’acquirente di un fattore economico diverso da quello atteso non rende automaticamente applicabile la garanzia per vizi della cosa venduta; se si preferisce tutelarsi, conviene disciplinare contrattualmente le garanzie sul bilancio, sull’avviamento, sulla veridicità delle poste crediti/debiti.
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Per entrambi: è utile prevedere nel contratto clausole chiare che stabiliscano i rimedi in caso di mancato raggiungimento delle condizioni previste, e indicare in modo dettagliato cosa venga considerato “azienda” o “ramo d’azienda” ai fini del trasferimento.
Alcune regole da ricordare
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La garanzia per vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.) richiede che il difetto sia tale da rendere l’oggetto venduto inidoneo all’uso o ne diminuisca notevolmente il valore.
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La mancanza o la riduzione dell’avviamento, o l’esistenza di crediti inesigibili, non costituiscono automaticamente vizio della cosa venduta.
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Chi acquisisce un’azienda deve valutare se sporgere l’azione per riduzione del prezzo, oppure se è più corretto procedere con un’azione di risoluzione o per danni.
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Il contratto di cessione d’azienda dovrebbe inserire clausole specifiche su: contabilità, attendibilità dei crediti/debiti, condizione sospensiva o risolutiva legata agli esiti del business post-cessione, eventuali garanzie accessorie.
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